- Avvocati: compensazione crediti verso l'Erario con contributi dovuti a Cassa Forense
- Come funziona la procedura
- Le causali istituite dall'Agenzia delle Entrate
Avvocati: compensazione crediti verso l'Erario con contributi dovuti a Cassa Forense
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Anche gli Avvocati, dal 2021, possono utilizzare i crediti vantati nei confronti dell'Erario per il pagamento dei contributi dovuti all'Ente Previdenziale. Come noto, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 si sarebbero applicati, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
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Solo con la convenzione del 26 novembre 2020, stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, è stato poi regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che è andata ad aggiungersi agli altri strumenti già in uso (bollettini MAV, bonifici e "Forense Card") consente agli iscritti, che vantano crediti nei confronti dell'Erario, di poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzandoli per il pagamento dei contributi. Un vantaggio non solo per gli avvocati, ma anche per la stessa Cassa Forense stante il minor costo, per lo stesso, rispetto a quello degli attuali MAV.
Da ultimo, con la Risoluzione n. 1/E dell'11 gennaio 2021 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire le causali per il versamento, tramite il modello "F24", dei contributi di spettanza della Cassa Forense.
Come funziona la procedura
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La procedura viene messa a disposizione a partire dal 2021 e, nella prima fase, si potrà applicare per la riscossione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021.
Dopo questa prima fase di "rodaggio", invece, la compensazione sarà possibile anche per il pagamento di ogni ulteriore contributo dovuto all'Ente. Come ha reso noto Cassa Forense lo scorso 17 dicembre sul proprio portale istituzionale, l'iscritto potrà stampare il modello F24, già personalizzato, con i codici relativi ai tributi da pagare inseriti direttamente dall'Ente, accedendo dal sito www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione personale, in accesso riservato.
Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzando la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi. Per agevolare gli iscritti e illustrare nel dettaglio i vari passaggi da seguire per la stampa e l'inoltro verrà predisposto, altresì, un video-tutorial.
Le causali istituite dall'Agenzia delle Entrate
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Ciò premesso, per consentire il versamento dei suddetti contributi tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali di seguito indicate:
- "E100" denominato "CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo";
- "E101" denominato "CASSA FORENSE - contributo di maternità";
- "E102" denominato "CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione
- (Mod. 5)";
- "E103" denominato "CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione
- (Mod. 5)".
Tali causali saranno operativamente efficaci a decorrere dal 25 gennaio 2021. Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, le causali andranno esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro), nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:
- nel campo "codice ente", il codice "0013";
- nel campo "codice sede", nessun valore;
- nel campo "codice posizione", nessun valore;
- nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato "MM/AAAA".